Statuto

ASSOCIAZIONE TICINESE ASSAGGIATORI DI FORMAGGIO (ATIAF)

Art. 1 – Nome
Con la denominazione Associazione Ticinese Assaggiatori di Formaggio del Cantone Ticino (ATIAF) è costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 ss. del Codice civile svizzero. La sua sede è presso il segretario.

Art. 2 – Scopo
Lo scopo dell’associazione è di:
a) divulgare la conoscenza e l’apprezzamento del formaggio, nobile prodotto caseario;
b) promuovere e sostenere la valorizzazione dei formaggi tipici, in particolare quelli ticinesi;
c) collaborare con l’Organizzazione Nazionale Italiana Assaggiatori di Formaggio (ONAF).

Art. 3 – Esercizio Sociale
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 – Mezzi finanziari
L’associazione finanzia il conseguimento dello scopo sociale mediante:
a) la tassa versata dai soci attivi
b) contributi ed elargizioni volontari da parte di terze persone, enti e società private o pubbliche

La gestione contabile può essere demandata a persone fisiche o giuridiche esterne all’associazione.

Art. 5 – membri
I membri dell’associazione si distinguono in:
a) soci attivi;
b) soci onorari;
c) soci simpatizzanti

Il socio attivo deve aver superato l’esame di assaggiatore di formaggi, essere in possesso del certificato rilasciato dall’ONAF e adempiere agli obblighi previsti dal presente statuto.

L’Assemblea può promuovere a socio onorario, soci attivi propri o di altre delegazioni dell’ONAF che si sono particolarmente distinti nel perseguire gli scopi dell’associazione.

Il socio simpatizzante non ha diritto di voto e di eleggibilità

Art. 6 – Ammissione
La richiesta di ammissione deve essere fatta per iscritto al comitato.

Art. 7 – Uscita
L’uscita volontaria dall’associazione si ottiene mediante notifica scritta al comitato entro la fine del mese di settembre per la scadenza annuale (31.12.)
L’esclusione dall’associazione viene decisa per motivi gravi dal comitato, segnatamente se un socio viene meno ai propri doveri o dovesse nuocere all’associazione compromettendone gli interessi morali o materiali.
Avverso la decisione di esclusione è data facoltà di ricorso all’assemblea entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 8 – Responsabilità
Il socio non risponde personalmente per i debiti dell’associazione, per i quali vige l’esclusiva responsabilità del patrimonio sociale.

Art. 9 – Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il comitato;
c) la commissione di revisione.

Art. 10 – Assemblea dei soci
L’Assemblea ordinaria è convocata una volta l’anno entro la fine di febbraio ed in via straordinaria quando lo esigono questioni di carattere urgente, su decisione del comitato, o se è richiesta da almeno un quinto dei soci attivi con motivazione scritta.
Il comitato, in quest’ultimo caso, deve riunire l’Assemblea entro il termine di un mese.

Art. 11 – Competenze
L’assemblea ha le seguenti competenze:
a) nomina il Presidente e il Comitato;
b) nomina i soci onorari;
c) nomina la Commissione di Revisione;
d) approva il rapporto di attività presentato dal comitato;
e) approva i conti di esercizio;
f) definisce il programma d’attività;
g) fissa la tassa sociale;
h) statuisce in merito ai ricorsi contro le decisioni di esclusione da parte del comitato;
i) modifica lo Statuto sociale;
j) decise l’eventuale scioglimento, con la maggioranza dei due terzi dei soci attivi.

Art. 12 – Deliberazioni
Ogni socio attivo presente all’assemblea ha diritto di voto. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti dei soci presenti. In caso di parità di voti decide il Presidente.
La rappresentanza all’assemblea di soci non è autorizzata.

Art. 13 – Comitato
Il comitato è composto da un massimo di 7 e un minimo di 5 membri fra i quali il Presidente. Essi rimangono in carica 4 anni e possono essere rieletti di regola per altri 2 mandati.

Art. 14 – Competenze del Comitato
Il comitato cura tutti gli affari dell’associazione, la rappresentanza nei confronti di terzi e compie tutte le operazioni che non sono per statuto devolute all’assemblea; in particolare:
a) la nomina del vicepresidente all’interno del comitato;
b) la convocazione delle assemblee;
c) la realizzazione del programma d’attività;
d) l’ammissione e l’esclusione dei soci;
e) la scelta del segretario e del cassiere
Le delibere effettuate nell’ambito del comitato sono verbalizzate.

Art. 15 – Risoluzioni
Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il Presidente.

Art. 16 – Rappresentanza
L’associazione è rappresentata di fronte a terzi dalla firma a due del Presidente, del vicepresidente e del segretario.

Art. 17 – Commissione di revisione
L’assemblea nomina la commissione di revisione, composta da due membri e un supplente, che sta in carica quattro anni ed essa verifica i conti annuali dell’associazione e presenta un proprio rapporto all’assemblea.

Art. 18 – Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione può avvenire:
a) se viene costituito un altro ente che persegue i medesimi scopi indicati all’articolo 2;
b) se lo scopo dell’associazione non può essere più conseguito;
In caso di scioglimento l’assemblea decide la destinazione del patrimonio.

Il presente Statuto approvato dall’Assemblea del 9 giugno 2006 entra immediatamente in vigore.

ASSOCIAZIONE TICINESE ASSAGGIATORI DI FORMAGGIO

Il Presidente                       Il Segretario